Ci sono molti anziani e infermi che vengono visitati periodicamente, soprattutto con il dono dell’eucaristia dei ministri straordinari.
Se sei malato e desideri ricevere visita e conforto da un ministro straordinario della comunione rivolgiti al parroco per segnalare il tuo nominativo e indirizzo.
DALLE INDICAZIONI PER IL
MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA
(Nota approvata il 24 febbraio 1983)
Tipi di servizio
Il ministero straordinario della Comunione prevede tre tipi di servizio:
– la Comunione agli “impediti” (infermi, anziani), specialmente nella domenica e giorni festivi;
– l’aiuto al sacerdote per la distribuzione della Eucaristia nelle assemblee liturgiche più numerose;
– la distribuzione della Eucaristia fuori della Messa (secondo l’apposito rito) in assenza di sacerdote o diacono o accolito istituito.
Ambito del servizio
Nella richiesta e nell’affidamento del ministero straordinario vanno distinti e determinati con chiarezza i tipi di servizio, poiché la loro diversità richiede diversificate e adeguate attitudini.
Data la “straordinarietà” del ministero e la necessità di una adeguata presentazione ai fedeli sia del servizio sia dei ministri, nella concessione va pure determinato l’ambito territoriale dell’esercizio del ministero: parrocchia, comunità religiosa, ospedale, casa di riposo…
Scelta dei ministri
Nella scelta dei ministri si richiede, tra l’altro, che essi:
– diano sufficiente garanzia di stabilità nella fede e nella testimonianza cristiana, e particolarmente di pietà eucaristica;
– siano bene accolti dalla comunità al cui servizio vengono deputati, anche perché sia evitata la “privatizzazione” del servizio stesso.
Preparazione dei ministri
I ministri straordinari, prima di ricevere l’incarico, vanno debitamente preparati con apposito corso. Questo potrà aver luogo una o più volte all’anno, secondo le necessità.
Sono pure necessari incontri periodici, almeno annuali, di aggiornamento e di formazione permanente per quanti hanno già ricevuto l’incarico.
Affidamento
L’affidamento del ministero va fatto con l’apposito rito, secondo il Benedizionale edito dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Durata dell’incarico
L’esercizio del ministero venga concesso a tempo determinato ( 5 anni), con eventuali riconferme (senza che venga ripetuto il rito per la stessa persona). Ciò è utile a mettere in luce la straordinarietà del ministero, e consente l’aggiornamento degli elenchi dei ministri straordinari.
Responsabilità del parroco
Sia la concessione che il rinnovo vengano fatti su richiesta, scritta e motivata, del parroco o del sacerdote responsabile del servizio sacramentale nella comunità, coinvolgendo, per quanto possibile, le comunità stesse.
Il parroco o il sacerdote richiedente rimane sempre il garante e responsabile del corretto e ordinato esercizio del ministero.
Cambio di residenza dei ministri straordinari
Nel caso che un ministro straordinario cambi di residenza nell’ambito della stessa diocesi, o provenga da altra diocesi, per l’esercizio del ministero nella nuova parrocchia o comunità è richiesta la domanda scritta e motivata del nuovo parroco o sacerdote responsabile, e la convalida dell’apposito Ufficio diocesano. Sarà opportuno che il nuovo ministro venga presentato alla comunità.
ESERCIZIO DEL MINISTERO STRAORDINARIO
DELLA COMUNIONE AI MALATI
1. Il Ministro Straordinario della Comunione intende favorire la partecipazione dei fedeli, in modo particolare dei malati, alla Comunione eucaristica; nello stesso tempo ribadisce il dovere di «visitare gli infermi » da parte dei Pastori e non dispensa i sacerdoti di assistere spiritualmente i malati, soprattutto mediante la celebrazione dei Sacramento della Penitenza e della Comunione sacramentale. Per questo motivo il ministro straordinario dell’Eucaristia avrà attenzione di riferire ai pastori d’anime quanto può essere utile per l’assistenza spirituale dei malati, sollecitando la loro presenza.
2. Il ministero straordinario della Comunione eucaristica ai malati e agli anziani è una delle manifestazioni concrete della sollecitudine della Chiesa (Cfr. Immensae caritatis) con cui la comunità dei fedeli viene richiamata a considerare il prezioso arricchimento che la Comunione frequente dei fratelli infermi rappresenta e il grande aiuto dell’Eucaristia grazie alla quale essi sono stimolati a offrire le sofferenze della malattia, a sopportarle con pazienza e speranza, a “compimento” della passione di Cristo e a “favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col. 1, 24).
3. Il ministero straordinario della Comunione sacramentale affidato anche ai laici, deve raggiungere quanti sono impediti di partecipare alla celebrazione eucaristica della comunità, così che, portando con premura il cibo e il conforto dell’Eucaristia, possano sentirsi uniti alla comunità stessa, e sostenuti dall’amore dei fratelli.
Esso rende attuale ed efficace il richiamo che agli infermi e agli anziani, anche se non gravemente malati né in imminente pericolo di vita, spesso e anzi, se possibile, ogni giorno, specialmente nel tempo pasquale, sia offerta la possibilità di ricevere l’Eucaristia.
4. Per un degno svolgimento del servizio nell’ambito della comunità, il ministro straordinario non tralascerà l’impegno della personale formazione spirituale, condizione indispensabile per l’esercizio di un ministero affidato per il bene dei fratelli e per l’edificazione della Chiesa. Nella preparazione prossima, poi, a tale ministero, dovrà dedicarsi allo studio del Rito della Comunione eucaristica, dei principi e delle norme liturgiche che l’accompagnano, e all’approfondimento catechistico relativo al tema dell’Eucaristia e dell’amministrazione dei Sacramenti, con particolare riferimento a quanto concerne la Comunione eucaristica, le disposizioni interiori necessarie per ricevere con frutto il Corpo del Signore e le norme circa il digiuno eucaristico.
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